GIURISDIZIONE E COMPETENZA DEL GIUDICE ITALIANO NONCHE’ LEGGE APPLICABILE NEI PROCEDIMENTI DI FAMIGLIA

Anche nei più recenti orientamenti del Giudice trevigiano viene confermato che nei procedimenti di separazione e divorzio tra coppie internazionali si deve prima individuare il giudice competente, secondo i criteri dettati dall’art. 3 del Regolamento Ue n. 2201/2003, e poi la legge da applicare al caso, da determinare, oggi, secondo le norme di conflitto del diritto internazionale privato dello Stato davanti alla cui autorità giurisdizionale è stato promosso il giudizio.

Nel caso dell’ordinamento italiano trattasi della legge 31 maggio 1995, n. 218 e successiva modifica del 21 giugno 2012, secondo i criteri indicati nel Regolamento Ue n. 1259/2010.

Poiché nel procedimento di separazione e divorzio sorge spesso l’esigenza di assumere anche provvedimenti relativi alla responsabilità genitoriale e al mantenimento dei figli del coniuge, si deve tenere presente che per questi provvedimenti accessori occorre fare riferimento, per determinare il giudice competente e la legge applicabile, ai criteri indicati nei Regolamenti che trattano specificatamente dette materie.

Si potrebbe di conseguenza verificare l’esigenza di adire giudici di Paesi diversi per ottenere non solo una pronuncia di separazione o divorzio, ma anche l’emissione di un provvedimento su condizioni accessorie, e/o di applicare leggi diverse a seconda della materia da regolamentare.
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SENTENZA TRIB. TREVISO N. 105/2016
Sussiste la giurisdizione del Giudice italiano e la competenza del Giudice adito a decidere la causa di separazione se, al momento della presentazione del ricorso introduttivo, sia il resistente, che le figlia minore erano residenti in Italia, anche se successivamente risultino trasferiti all’estero (Australia). Conseguentemente, la sentenza ottenuta dalla Corte australiana risulta priva dei requisiti di riconoscibilità ed efficacia nell’Ordinamento italiano ed è quindi nulla la sua trascrizione nei registri dello Stato civile italiano.

SENTENZA TRIB. TREVISO N. 120/2016 e SENTENZA TRIB. TREVISO N. 2260/2016
Sussiste la giurisdizione del Giudice italiano a pronunciare lo scioglimento del matrimonio ai sensi dell’art. 3 lett. d) Regolamento CE 2201/03, qualora, seppur i coniugi siano stranieri, ma abbiano fissato la residenza abituale nello Stato italiano.
Trova applicazione la legge italiana quanto al vincolo matrimoniale, quale legge dello Stato nel quale era prevalentemente localizzata la vita matrimoniale ai sensi dell’art. 31 comma 2 della legge n. 218/1995, applicabile ratione temporis, essendo stato il giudizio instaurato prima dell’entrata in vigore del Regolamento CE 1259/2010.
La giurisdizione italiana sussiste in materia di affidamento del figlio minore in base al Regolamento CE 2201/2003, che si applica anche alle decisioni in materia di responsabilità genitoriale, nonché in relazione alla disciplina di mantenimento dello stesso ai sensi dell’art. 3 lett. b) del Regolamento CE 4/2009, secondo il criterio della residenza abituale del creditore.

SENTENZA TRIB. TREVISO N. 155/2017
In ipotesi di procedimento di separazione personale azionato da un coniuge cittadino marocchino nei confronti dell’altra, parimenti di cittadinanza marocchina, sussiste la giurisdizione del Giudice italiano a conoscere della domanda, essendo entrambi i coniugi residenti nel territorio dello Stato italiano ex art. 3 lett. A) Regolamento (CE) 2201/13.
Sussistono, del pari, i requisiti per l’applicazione alla fattispecie della legge sostanziale italiana, essendo stato il giudizio radicato successivamente al 21.06.12, nonché per l’applicazione del Regolamento (UE) n. 1259/2010 e, in mancanza di scelta delle parti sulla legge applicabile, la separazione è disciplinata dalla legge sostanziale italiana, a mente dell’art. 8 lett. A) del citato Regolamento, essendo in Italia la residenza abituale dei coniugi nel momento in cui è stata adita l’Autorità giurisdizionale.
In ordine alle condizioni di separazione, relativamente alla questione sull’affidamento della prole minore, sussiste la giurisdizione del Giudice italiano, ai sensi dell’art. 8 Regolamento (CE) 2201/13 essendo i minori residenti abitualmente in Italia; la legge sostanziale applicabile nel caso de quo è la legge italiana ex art. 36 bis L. 218/95 (mod. D.Lgs 154/13), che prevede si applicano in ogni caso, nonostante il richiamo ad altra legge, le norme del diritto italiano che attribuiscono ad entrambi i genitori la responsabilità genitoriale e che stabiliscono il dovere di entrambi i genitori di procedere al mantenimento dei figli.
Sotto il profilo economico, premessa l’applicazione del Regolamento (CE) n. 4/09 del 18.12.08 va confermata la giurisdizione del Giudice italiano, ex art. 3 lett. A) del predetto Regolamento, nonché l’applicazione della legge sostanziale italiana, ex art. 15, stesso Regolamento, che richiedeva il protocollo dell’Aja del 23.11.07, avuto riguardo alla residenza dei creditori alimentari (conforme: sentenza n. 234/2017 pubblicata il 01.02.2017).

 

 

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