L’ASSEGNO DI DIVORZIO

Come noto, l’assegno divorzile è un istituto che ha costituito oggetto di approfondita analisi ed importanti interventi giurisprudenziali da parte della Suprema Corte in questi ultimi mesi.

In particolare, con la pronunzia a Sezioni Unite n. 18287 dell’11 luglio 2018, la Corte di Cassazione ha elaborato una nuova soluzione interpretativa della norma di cui all’art. 5 legge div., alla luce delle modificazioni sociali intervenute sul legame matrimoniale e sulla disciplina giuridica dell’istituto. Quindi, dopo una puntuale disamina degli orientamenti giurisprudenziali precedenti, del quadro normativo interno - soprattutto di livello costituzionale -, del panorama comparatistico europeo ed extraeuropeo, ha ritenuto di attribuire una “funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa” all’assegno di divorzio.

E’ radicalmente mutato, dunque, l’iter logico-giuridico da seguire nell’applicazione della norma al caso concreto, in osservanza del seguente principio di diritto sancito dalla Corte di legittimità:
Ai sensi dell’art. 5 c. 6 della I. n. 898 del 1970, dopo le modifiche introdotte con la I. n. 74 del 1987, il riconoscimento dell’assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, richiede l’accertamento dell’inadeguatezza dei mezzi o comunque dell’impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l’applicazione dei criteri di cui alla prima parte della norma i quali costituiscono il parametro di cui si deve tenere conto per la relativa attribuzione e determinazione, ed in particolare alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all’età dell’avente diritto”.

Poiché, come premesso, la presente rassegna della giurisprudenza del Tribunale di Treviso considera il solo periodo dal 1 gennaio 2016 al 31 luglio 2018, è palese l’impossibilità di riportare decisioni significative sull’oggetto.

La funzione nomofilattica della Suprema Corte a Sezioni Unite imporrà, infatti, a tutti i Giudici della Repubblica la considerazione del nuovo principio di diritto enunciato, sia che condividano, o meno, le considerazioni espresse dalla Cassazione.

Per tal motivo, in futuro integreremo la rassegna di giurisprudenza trevigiana dedicando particolare attenzione all’argomento dell’assegno divorzile, in attesa di conoscere le più recenti pronunzie dei nostri Giudici, dopo l’importante intervento delle Sezioni Unite.

Per ora, ci limitiamo a riportare alcuni passaggi di sentenze rese in giudizi divorzili, che comunque possono rivestire un certo interesse a prescindere dalla precisata, importante novità sancita dalla giurisprudenza di legittimità.
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SENTENZA TRIB. TREVISO N. 2448/2016
Il fatto che il figlio maggiorenne ed economicamente autosufficiente non versi alcuna somma a titolo di contributo per la convivenza con la madre non è rilevante ai fini della richiesta di assegno divorzile “atteso che la convenuta avrebbe il diritto di richiedere allo stesso di contribuire in tal senso , sicchè quella di esonerare il figlio da qualsiasi apporto economico, rappresenta una sua libera scelta che non può andare a danno del coniuge”.
Del pari, non ha alcun rilievo il fatto lamentato dal marito per cui “la moglie, pur priva di un titolo che ne legittimi l’occupazione esclusiva dell’immobile in comproprietà, nulla versi al xxx per il godimento della casa coniugale.  Tale questione potrà essere (e risulta, infatti, essere già stata) fatta oggetto di autonoma e diversa azione giudiziale”.

SENTENZA TRIB. TREVISO N. 86/2017
La circostanza di aver corrisposto regolarmente, in corso di procedimento di divorzio, l’assegno di contribuzione al mantenimento disposto in sede presidenziale pur avendo continuato a svolgere un’attività tutt’altro che redditizia, attese le dichiarazioni dei redditi dimesse, denota una certa capacità economica in capo all’obbligato di cui deve tenersi conto in sede di decisione definitiva.

SENTENZA TRIB. TREVISO N. 268/2017
Va confermata la richiesta di pagamento diretto ex art. 156 c.c. già accolta in via provvisoria ed urgente con i provvedimenti presidenziali, atteso l’inadempimento e la condotta serbata dal marito che mai ha ottemperato all’impegno di trasferimento immobiliare assunto in sede di separazione, con la precisazione che tale ordine di pagamento avrà efficacia fino al passaggio in giudicato della sentenza dichiarativa degli effetti civili di matrimonio (trovando l’assegno divorzile la propria causa nello scioglimento del vincolo matrimoniale), rimanendo fino a quel momento efficaci, in mancanza di diversa statuizione, le condizioni di separazione. Dal passaggio in giudicato, la ricorrente disporrà invece dello specifico rimedio previsto dall’art. 8, 3° comma L. 898/70.

 

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