Ausiliario del giudice nel conflitto familiare. Nuove figure e vecchi problemi? - Webinar via Zoom

29 FEBBRAIO 2024 | Convegni APF

L’art.473 bis.26 c.p.c. - “Nomina di un esperto su richiesta delle parti” - costituisce attuazione del criterio di delega contenuto nell’art.1, comma 23, lett. ee), l. n. 206/2021 ed è entrato in vigore il 28/02/2023. Inerisce alla possibilità in sede giudiziale di ricorrere a professionisti esperti, in qualità di ausiliari ai sensi dell’art.68 c.p.c., su consenso delle parti, per interventi non tipicizzati a sostegno del nucleo familiare e della prole minore, ossia per superare conflitti, fornire ausilio ai minori e per la ripresa o il miglioramento delle relazioni tra genitori e figli.

L’intervento a supporto è stato concepito dal legislatore all’interno della dinamica processuale e non nella istruzione della causa.

Non trattandosi di interventi codificati, la nomina del professionista esperto andrà valutata dal Giudice alla stregua degli obbiettivi che le parti intendono perseguire.

Tra le figure professionali a cui la norma pare alludere possono essere richiamati, non in senso esaustivo, lo psicologo, il pedagogista, il facilitatore, il coordinatore genitoriale.

La coordinazione genitoriale come strumento ADR rimane a tutt’oggi nel nostro ordinamento non regolata e si espone a prassi giudiziarie di applicazione non univoche, che l’articolo in esame non ha del tutto risolto. Vari i profili critici che vengono sollevati in sede di applicazione pratica dell’art.473 bis.26 c.p.c.  con riferimento alla figura del Co.GE. 

L’analisi guidata della norma in esame intende fornire spunti di riflessione sullo strumento di utilizzo dell’ausiliario del Giudice in qualità di esperto nel contenzioso familiare e genitoriale, in particolare con riferimento all’alta conflittualità genitoriale.

avv. Gaudenzia Brunello

presidente Apf

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